1. Sono un assistente sociale che presta la propria attività presso un’associazione tramite un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto è venuto a scadenza ed è intenzione da parte dell’associazione provvedere al rinnovo dello stesso. Mi chiedo se sia possibile tale rinnovo oppure, a seguito dell’entrata in vigore della riforma Biagi, sono obbligata a sottoscrivere un nuovo contratto nella forma del lavoro a progetto.
A partire dal 24 ottobre 2003, la collaborazione coordinata e continuativa viene riqualificata, ad opera della Riforma Biagi, quale lavoro a progetto.
L’art. 61, co. 3, di tale riforma (D.Lgs. 276/2003) esclude tuttavia dall’applicazione di questa nuova disciplina, le professione per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi conservati e gestiti dagli ordini professionali.
L’attività di assistente sociale è una professione intellettuale protetta. Per l’esercizio di questa attività è necessaria l’iscrizione in apposito albo presso l’Ordine degli Assistenti Sociali, la cui istituzione si deve alla legge n. 84 del 23/3/1993.
La prestazione di assistente sociale è pertanto esclusa dal campo di applicazione della Riforma Biagi. Essa quindi continuerà ad essere inquadrata nella forma della collaborazione coordinata e continuativa secondo le precedenti regole.
2. Presto attività di assistenza sociale presso una struttura privata con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale lavoro mi impegna per mezza giornata. Avendo ricevuto un’offerta di lavoro da un’altra azienda, che mi occuperebbe per la restante parte della giornata, vorrei sapere se sono costretto ad aprire la partita IVA.
Si può essere titolari di più rapporti di collaborazione, e quindi avere contestualmente più committenti, senza per questo essere obbligati ad aprire la partita IVA.
3. Sono un ‘assistente sociale dipendente comunale con contratto di lavoro part-time. Posso sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un altro Ente? E’ vero che il Comune deve concedermi la sua autorizzazione?
In base alla normativa vigente è precluso al pubblico dipendente a tempo pieno lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati e l’esercizio di altra attività di lavoro autonomo o subordinato. L'unico temperamento del principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, laddove, all'art. 1, commi 56 e seguenti, viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo. In questo caso non è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell’ente.
4. Sono un assistente sociale che intende aprire la partita IVA. Il modulo di attribuzione della partita IVA chiede l’indicazione del codice attività.
Nel modulo di attribuzione della partita IVA occorre indicare uno dei seguenti codici attività:
88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
88.91.00 - Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili;
88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale.
5. E’ soggetta ad IVA l’attività di un assistente sociale libero professionista oppure è esente ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72?
L’attività di assistente sociale non rientra fra quelle tassativamente elencate come esenti dall’art. 10 del DPR citato; è pertanto soggetta ad IVA con aliquota del 20%
6. La quota di iscrizione all’Ordine degli assistenti sociali è detraibile dalle tasse dovute nella denuncia dei redditi?
No. Solo coloro che esercitano l’attività in partita IVA possono dedurre dal reddito dell’attività la quota di iscrizione annualmente pagata all’Ordine.
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