Il Decreto n. 264 del 14 novembre 2005 norma il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero abilitandoli, in Italia, all’esercizio della professione di assistente sociale.

I Consigli regionali dell’Ordine, in applicazione dell’art. 8, hanno l’onere di designare annualmente per la formazione dell’elenco tenuto dal Consiglio nazionale, un congruo numero di professionisti appartenenti ad entrambe le sezioni dell’Albo, che esercitino la professione da almeno cinque anni e che dichiarino la propria disponibilità a svolgere eventuali tirocini di adattamento.

La scelta sarà effettuata dal tirocinante, attingendo dall’elenco tenuto dal Consiglio nazionale. Ne consegue che il Consiglio regionale deve pubblicizzare un avviso di partecipazione alla selezione per acquisire la disponibilità dei professionisti, e dopo averne verificato i requisiti, trasmetterne i nominativi al Consiglio nazionale per l’inserimento nell’elenco di cui all’art. 8

Il Decreto prevede, dopo la valutazione del titolo da parte del Ministero di Giustizia, che la persona interessata:

  1. possa iscriversi direttamente all’Ordine della regione di residenza o
  2. debba sostenere e superare uno specifico esame di idoneità o
  3. debba sostenere un tirocinio di adattamento (della durata compresa tra i 3 mesi e i 3 anni).

Per il tirocinio di adattamento, all’art. 8, lo stesso Decreto prevede che presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine sia istituito un elenco di professionisti attraverso i quali sia possibile svolgere lo stesso tirocinio.

Tale elenco è formato annualmente, su designazione del Consiglio regionale dell’Ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti ed è rivolto agli assistenti sociali che:

  • esercitano la professione da almeno 5 anni;
  • non hanno subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni di esercizio professionale;
  • sono in regola con i pagamenti delle quote annuali di iscrizione;
  • hanno assolto l’obbligo formativo nel triennio precedente;
  • hanno attivato e comunicato all’Ordine la PEC (posta elettronica certificata) personale;
  • non hanno riportato condanne penali.

Pertanto, chi fosse interessato a svolgere l’attività di supervisore dei tirocini di adattamento, può compilare il modulo e, unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità, inviare il tutto esclusivamente tramite PEC (da posta elettronica certificata a posta elettronica certificata) all’indirizzo  croas.lombardia@pec.it  (qualsiasi altra tipologia di invio non sarà presa in considerazione).

Nel caso in cui l’assistente sociale interessato fosse dipendente, sarà necessario allegare una dichiarazione di disponibilità dell’Ente/Datore di lavoro ad ospitare il tirocinio nelle proprie sedi.

L’avvio del tirocinio viene comunicato dal Consiglio nazionale al Consiglio regionale di appartenenza del professionista, il cui Presidente sarà altresì destinatario delle relazioni semestrali redatte dal professionista e controfirmate dal tirocinante ed a cui dovrà apporre il proprio visto. Entro quindici giorni dalla conclusione del tirocinio il professionista trasmette, per conoscenza, al Consiglio regionale apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti la propria valutazione favorevole o sfavorevole. Il certificato rilasciato dal Presidente del Consiglio nazionale di compiuto tirocinio, ovvero la certificazione dell’avvenuto superamento della prova attitudinale, rappresentano documenti essenziali per l’iscrizione del cittadino straniero all’Albo.