Iscrizione all’Albo
L’Ordine degli assistenti sociali prevede due sezioni:
– la sezione A, a cui si accede solo dopo aver conseguito Laurea Magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (LM-87) e aver superato l’esame di Stato per la sezione A
– la sezione B, a cui si accede solo dopo aver conseguito una Laurea triennale in Servizio Sociale classe (L-39) o il diploma universitario in base alla normativa precedente.
Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere iscritto all’Albo della propria Regione. L’esercizio dell’attività professionale in assenza di iscrizione all’Albo si configura come esercizio abusivo della professione.
Per chiedere l’iscrizione all’Albo è necessario presentare in Segreteria il relativo modulo (Sezione A e Sezione B) con marca da bollo di 16€. La domanda verrà esaminata nel corso del primo Consiglio e la Segreteria comunicherà l’esito del procedimento all’interessato.
Al momento della prima iscrizione dovrà essere pagata la tassa di concessione governativa di € 168,00 e, nel caso di prima iscrizione all’Albo regionale della Lombardia, la quota di€ 140,00 , non dovuta in caso di passaggio d’iscrizione alla sezione A dalla sezione B.
Autocertificazione e richiesta di certificato
L’iscritto può autocertificare la propria iscrizione all’Albo compilando questo modulo: Autocertificazione di iscrizione all’albo.
Può altresì richiedere alla Segreteria un Certificato di iscrizione all’albo compilando il relativo modulo e pagando la marca da bollo di 16€.
Situazioni particolari
Conseguimento del titolo di studio all’estero
Chi ha conseguito il titolo di studio all’estero deve:
- fare richiesta al Ministero della Giustizia per il riconoscimento del titolo;
- sostenere un esame o in alternativa superare un Tirocinio di Adattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero
- superata la prova, fare richiesta di iscrizione nel CROAS di residenza
Pensionamento
In caso di pensionamento, l’Assistente Sociale può rimanere iscritto all’albo e può chiedere l’esonero parziale dei crediti formativi.
Trasferimento
In caso di trasferimento, l’Assistente Sociale deve essere iscritto nel CROAS della regione in cui ha portato la residenza.
In caso di trasferimento all’estero, l’Assistente Sociale può rimanere iscritto all’albo e può chiedere l’esonero parziale dei crediti formativi.
Interruzione attività professionale
In caso di interruzione dell’attività professionale, l’Assistente Sociale può chiedere la cancellazione dall’albo.
Re-iscrizione
In caso di re-iscrizione all’albo, l’Assistente Sociale deve possedere i requisiti necessari all’iscrizione al momento della richiesta.
Adempimenti degli iscritti
Ogni Assistente Sociale iscritto all’albo deve essere in regola con i seguenti adempimenti:
- Aggiornamento dati personali – aggiornamento dei propri dati anagrafici, lavorativi e formativi sulla pagina CNOAS;
- Quota annuale – pagamento della quota annuale entro il 31 marzo di ogni anno;
- Obbligo formativo – conseguimento dei crediti formativi e deontologici;
- PEC – attivazione indirizzo di posta elettronica certificata intestata al singolo professionista;
- Assicurazione Professionale – obbligatoria solo per i liberi professionisti in possesso di Partita IVA
L’Assistente Sociale che non adempie ad uno o più degli obblighi previsti incorre nelle violazioni previste dall’art. 26 del Regolamento di Funzionamento del procedimento disciplinare locale “Violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell’Ordine professionale”