Ai sensi dell’art. 3 del regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale può chiedere l’avvio del procedimento disciplinare il soggetto che ha subito pregiudizio dalla condotta dell’assistente sociale iscritto all’albo. L’anonimato non è consentito.

Il motivo della segnalazione può riguardare l’inosservanza parziale o totale dei doveri professionali.
La segnalazione deve essere corredata da documenti di identificazione – come indicato nel modulo (aggiornato il 6/5/2022)
e inviata:

Il Presidente del CROAS ha facoltà di segnalare l’iscritto per motivi sia di carattere disciplinare che per inadempienze ordinistiche (art.26).

Il procedimento disciplinare è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, delle disposizioni dell’Ordine professionale, del codice deontologico o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

L’azione disciplinare è di competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina di appartenenza del segnalato; del profilo soggettivo si deve tener conto in sede di comminazione dell’eventuale sanzione, la quale deve essere proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.

Le sanzioni che possono comminate all’iscritto sono:

  • Ammonizione
  • Censura
  • Sospensione dall’esercizio della professione fino ad un anno
  • Radiazione dall’albo