Si, dal 13 febbraio 2014 quando è entrato in vigore il regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali. Il D.P.R. 137/2012 ha stabilito che tutte le 22 professioni ordinate adempiessero agli obblighi della formazione continua. L’organizzazione è stabilita in trienni formativi (2014-2016; 2017-2019; 2020-2022, etc.) è uguale per tutti. L’attuale triennio è iniziato il 1.1.2020 e termina il 31.12.2022. Nell'arco di un triennio, ogni iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, di cui 15 attinenti all'ordinamento professionale e/o alla deontologia. Non vi è un limite annuale di crediti, ma è consigliato curare periodicamente la propria formazione. Per i nuovi iscritti il conteggio proporzionale dei crediti decorre dal 1 gennaio dell’anno solare successivo a quello dell’iscrizione: se la tua iscrizione risale al 2017, dovrai conseguire 40 crediti (30 formativi + 10 deontologici); se la tua iscrizione risale al 2018, dovrai conseguire 20 crediti (15 formativi + 5 deontologici) L’obbligo di mantenere aggiornata la propria preparazione professionale è tale per tutti gli assistenti sociali iscritti all’albo (compresi i disoccupati, pensionati, etc.…) Coloro che si trovano in alcune condizioni previste dal regolamento, possono chiedere l’esonero per un periodo determinato, e solo per il triennio in corso, dell’assolvimento dei crediti formativi (maternità, malattia, pensione, trasferimento all’estero, etc.) L’obbligo decade quindi nel momento in cui avviene la cancellazione dall’albo.
Ogni iscritto ha l’obbligo attivare e aggiornare la propria area riservata, poiché è l’unico modo per dimostrare di essere in regola con l’obbligo formativo. I corsi, le cui presenze sono state registrate con la tessera sanitaria, si caricano automaticamente nella propria area riservata, e per i corsi del CORAS sarà presente anche l’attestato di partecipazione. È la piattaforma dove inserire l’ID dei corsi frequentati, le richieste ex – post di eventi non accreditati, richiedere il riconoscimento per attività previste dal regolamento, e presentare domanda di esonero dall'obbligo formativo. Affinché la tua richiesta venga opportunamente valutata dalla Commissione, devi allegare tutti i documenti utili (programma, orari, luogo, ente). Se la richiesta è incompleta la commissione non potrà valutare e non potrà riconoscerti i crediti formativi. Le richieste devono essere caricate perentoriamente entro il 31 marzo dell’anno successivo. Inoltre, dall'area riservata potrai anche di scaricare il tuo curriculum formativo. La X nera che compare serve a cancellare eventuali inserimenti errati di corsi o attività formative. La X nera scomparirà dopo il 31 gennaio di ogni anno.
Non adempiere a questo obbligo, totalmente o anche parzialmente, costituisce illecito disciplinare che dovrà essere valutato dal Consiglio Territoriale di Disciplina. Anche la mancata o infedele certificazione del percorso formativo effettuato rappresenta un illecito. Ricordati che dovrai conservare tutta la documentazione inerente e attestante la tua attività formativa per un periodo di cinque anni.
Solo i soggetti formatori, preventivamente convenzionati con il Consiglio Regionale o autorizzati dal Consiglio Nazionale, possono chiedere l’accreditamento di un corso di formazione attraverso la compilazione sul portale. La Commissione dopo aver valutato le domande di accreditamento pervenute attraverso la scheda telematica propone al consiglio l’attribuzione dei crediti che ne delibera il riconoscimento e assegna un ID. 1 credito corrisponde ad 1 ora. Se la tematica trattata è di natura deontologica o relativa all'ordinamento professionale, occorre esplicitarlo e, se l'abstract soddisfa i criteri, verrà attribuiti il relativo numero di crediti deontologici
Il regolamento e le linee guida indicano che possono essere riconosciute: l'attività di supervisore di tirocinio, la supervisione professionale, lo svolgimento di relazione ad un evento, la docenza universitaria, la scrittura articoli e la partecipazione a Commissioni per gli esami di stato per assistenti sociali.
Il regolamento e le linee guida non prevedono l’attribuzione di crediti formativi per commissione invalidità, commissioni ai concorsi pubblici, frequentazione di corsi di laurea magistrali. Inoltre non verranno riconosciuti i corsi a cui è già stato attribuito un ID.
Per tutti gli eventi formativi la partecipazione deve essere in misura pari almeno all’80%. Per gli eventi che durano più giornate, ai fini del conteggio dei crediti si calcola dopo la data in cui si è concluso l’evento.
L’unico modo per richiedere l’esonero è attraverso la propria Area riservata nella sezione dedicata. E’ possibile richiederlo per maternità o congedo parentale, per una grave malattia o infortunio, per un’interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o per il trasferimento di questa all’estero, per coloro che svolgono un’altra mansione o per altri motivi di impedimento dovuti a cause di forza maggiore. Conseguente e proporzionalmente all’esonero ci sarà una riduzione dei crediti formativi. Il Regolamento non prevede riduzioni di crediti per chi svolge la professione part-time.