Il problema posto richiama in modo stringente l’art. 46 del CD “l’Assistente Sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norma del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti”. Pertanto nelle situazioni specifiche, suggeriamo di valutare attentamente il ruolo e il significato della presenza di un interlocutore esterno sia individualmente che con il suo utente/cliente, quindi decidere con criteri professionali, la convenienza o meno ad ammettere persone terze al colloquio, soprattutto se non hanno una modalità condivisa. La reiterazione di tali situazioni, fa pensare che sia opportuno affrontare il tema all'interno del Servizio e dell’amministrazione di cui si fa parte; al fine di trovare modalità condivise, come suggerisce l’art. 45 del C.D. Riteniamo infine che, nella delicata e complessa attività di tutela dei minori, diventa di importanza fondamentale che la metodologia d’intervento professionale sia chiara, trasparente, definita e conosciuta. Se l'applicazione sarà effettuata in modo rigoroso e non rigido, consentirà di garantire anche i livelli di autonomia professionale tanto importanti per la professione.
La presenza è una scelta che presuppone la valutazione del professionista che già conosce il nucleo familiare, e che eventualmente informerà i superiori gerarchici della disponibilità ad accogliere l’utenza presso la propria sede. Altri non possono dare disposizioni che riguardano le scelte professionali dell'assistente sociale, non essendoci un rapporto di dipendenza gerarchica.
Non può essere soggetto a segreto professionale il fatto che si configura come reato procedibile d’ufficio. Sono soggetti a segreto professionale i fatti che si configurano come reati procedibili a querela. Le segnalazioni anonime vanno verificate. Per la professione di assistente sociale il riferimento è agli articoli 27 e 28 del Codice Deontologico. Per il dipendente la segnalazione va fatta per iscritto al superiore gerarchico, che dovrà provvedere alla segnalazione alla Procura della Repubblica
L'organismo periferico regionale segue le regole statutarie di A.S.PRO.C. ed ha come obiettivo realizzare in Lombardia percorsi formativi di gestione delle emergenze, per diffondere nei nostri territori la presenza dell'Associazione a partire da un maggior numero di adesioni tra coloro che desiderino parteciparvi. Per contatti e richieste di informazioni con l'Associazione ASPROC e l'Organismo Periferico Lombardia, si invitano i colleghi a utilizzare i seguenti recapiti: oop.lombardia@asproc.it
La libera professione ricopre ambiti professionali con ampi margini di crescita. Per esercitare in modo autonomo occorre aprire la partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate e attivare l'assicurazione professionale. La tassazione è calcolata sulla base del regime fiscale di appartenenza. È obbligatoria la fatturazione elettronica per gli enti pubblici e per i clienti privati, salvo eccezioni previste dalla normative vigente. Sono consigliate le aperture di posizioni assicurative previdenziali e l'attivazione della firma digitale. Nella carta intestata il professionista dovrà indicare il numero di iscrizione all'albo.
Il problema dei carichi di lavoro è da sempre molto sentito dagli assistenti sociali, che devono districarsi tra la necessità di dedicare adeguata attenzione ai bisogni della cittadinanza, a fronte dell’aumento della complessità delle situazioni che necessita di maggiori tempi per la comprensione, decodifica ed individuazione del percorso di soluzione. Le responsabilità, i ritmi di lavoro e la tensione etica producono rischi reali di burn-out, e se l’eu-stress, come la resilienza, sono termini teorici che descrivono quella parte di soddisfazione insita nei lavori difficili e di alto livello intellettuale, è anche vero che è necessario dosare bene le risorse per un esercizio equilibrato della professione che ricomprenda anche la tutela della professionista. È importante e, deontologicamente corretto, informare l’utente sull'assetto organizzativo e sulle modalità di accesso ai servizi sociali, a tutela anche dell’immagine e della dignità della professione. La legge 84 del 1993 istitutiva della professione viene riconosciuta l'autonomia tecnico-professionale dell'Assistente Sociale che dà al professionista la capacità di discernere ciò che le compete ed i tempi di gestione; il tempo necessario da dedicare alla gestione del caso, così come l'eccessivo carico di lavoro, trovano riferimento nel Codice Deontologico, attribuendo quindi all'assistente sociale la capacità di discernere, in autonomia, nel rispetto delle leggi, i contenuti professionali, i metodi ed i tempi da dedicare al lavoro.