Solo gli assistenti sociali iscritti all’albo possono esercitare le funzioni specifiche della professione di Assistente Sociale definite dal D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328 all’art. 21. In nessun altro caso è possibile esercitare la professione, pertanto se dovesse accadere che un ente (pubblico o privato) incarichi ad altro professionista, o un Assistente Sociale cancellato dall’albo, è obbligatoria la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione.
Nello specifico, per ciò che concerne la categoria professionale degli assistenti sociali, il titolo di “dottore” può essere legittimamente utilizzato non soltanto dall’iscritto all’albo che sulla scorta dell’ordinamento universitario vigente abbia conseguito una laurea magistrale ovvero una laurea breve triennale, ma anche da quello che abbia conseguito • un diploma di laurea all’esito di un corso universitario di durata non inferiore ad un biennio ovvero non superiore ad un triennio • un diploma rilasciato dalla “scuole dirette a fini speciali” di livello universitario, all'esito della frequentazione di un corso triennale. Giova, al riguardo, rammentare che a tali ultimi istituti universitari sono equiparate, da un lato, le scuole universitarie per assistenti sociali già costituite presso le Università si Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma “la Sapienza” d’altro lato l’Istituto parificato “Maria S. Assunta” di Roma. Al di fuori delle ipotesi enunciate, l’uso del titolo di dottore non è legittimo.