L’attività disciplinare dell’Ordine professionale degli assistenti sociali

Con il DPR n. 137/2012 l’esercizio della funzione disciplinare attribuita agli Ordini professionali, viene demandata ai Consigli Territoriali di Disciplina, nominati dall’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Ordine, a garanzia di imparzialità e nell’interesse dei cittadini e della professione. La riforma del sistema disciplinare poggia sul principio di separazione tra gli organi che svolgono le generali funzioni amministrative dell’Ordine e gli organi esercitanti le funzioni disciplinari.

Il Consiglio Territoriale di Disciplina (CTD) esercita una funzione pubblica volta a tutelare l’interesse della cittadinanza, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento del procedimento. La funzione disciplinare promuove sia la tutela dell’interesse pubblico rappresentato dai cittadini interessati e coinvolti sia la tutela dell’interesse della comunità professionale rappresentata dagli iscritti negli albi.

Il Codice Deontologico è lo strumento attraverso il quale l’assistente sociale orienta e guida il proprio comportamento professionale ed anche lo strumento attraverso il quale gli organi della disciplina giudicano le violazioni di azioni e di responsabilità non aderenti e conformi ai principi stessi.

Il regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale (approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 24 aprile 2021 con delibera n. 74) e le linee guida orientano l’operato di ogni consigliere in ogni fase del procedimento disciplinare con la finalità di facilitare la propria azione istruttoria e giudicante.

La funzione del consigliere del CTD è slegata dalla funzione professionale dell’Assistente Sociale e la valutazione del consigliere deve basarsi solo ed esclusivamente su fatti riportati nella documentazione in possesso del Collegio e non su eventuali o supposte problematicità del segnalante.  

Il “Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale” fa esplicito riferimento a:

  • Consiglio Territoriale di Disciplina

Il CTD è composto da un numero di membri pari a quello dei componenti il Consiglio dell’Ordine, è articolato in collegi di disciplina che sono formati da tre consiglieri iscritti di quella stessa sezione e giudicano gli iscritti, segnalati, alla corrispondente sezione dell’albo.

In ogni Consiglio, un numero variabile di consiglieri non può essere assegnato ad un Collegio. Tali consiglieri supportano le attività e le funzioni del Presidente, dei Collegi costituiti e della segreteria.

Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dalla segreteria del CROAS sotto la direzione del Presidente del CTD e dei Presidenti dei collegi per gli adempimenti necessari all’attività operativa ed amministrativa legata alla funzione disciplinare.

  • Presidente del Consiglio di Disciplina

Il Presidente del CTD assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il Regolamento. Non esercita la funzione giudicante al fine di assicurare la massima terzietà rispetto ai procedimenti gestiti dai Collegi, non entrando nel merito della loro autonomia giudicante. Inoltre coordina, dà impulso e supervisiona le attività dei Collegi; assegna la trattazione del caso segnalato ad uno dei Collegi competenti per sezione, favorisce la creazione di buone prassi che uniformino l’azione dei vari Collegi; si raccorda con il Presidente del CROAS e la Commissione etica deontologica del CROAS.

  • Collegi di disciplina

I Collegi sono organizzati per sezioni di appartenenza all’albo. Il Presidente del Collegio assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il Regolamento e dirige il procedimento in tutte le sue fasi di svolgimento fino alla decisione finale.


Archivio

Avviso per candidatura a componente del Consiglio Territoriale di Disciplina della Lombardia (mandato 2021-2025).

Domanda in formato .PDF formato .doc

Ad integrazione dei requisiti per la presentazione delle candidature si ricorda l’incompatibilità del ruolo di Consigliere territoriale di disciplina con lo svolgimento di attività formative a titolo oneroso, come stabilito dall’art.9 del Regolamento per la formazione continua e dalle allegate Linee di indirizzo.